Esame di avvocato: anche se l'ammissione è avvenuta con riserva il candidato "consegue a ogni effetto" l'abilitazione
PROFESSIONI / La "legge omnibus"sconvolge gli esami di Stato
Il candidato che supera le prove scritte e orali, anche se l'ammissione è stata propiziata dai provvedimenti dei Tar, "consegue a ogni effetto" l'abilitazione professionale
Nota tecnica di Franco Abruzzo
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Docente a contratto di Diritto dell’informazione nell’Università degli studi di Milano Bicocca e nell’Università Iulm
1. La nuova legge. La legge di conversione (con modificazioni) del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 (meglio noto come "decreto legge omnibus"), approvata il 30 luglio dalla Camera in via definitiva e pubblicata oggi 31 luglio 2005 da "Il Sole 24 Ore", contiene un norma destinata a sconvolgere gli esami di Stato di tutte le professioni intellettuali (soprattutto di quella di avvocato, la più bersagliata di ricorsi ai Tar). La legge interviene in sostanza sulle modalità di svolgimento degli esami, stabilendo che "conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". Questa esplosiva novità è contenuta nel terzo comma ("2-bis") dell'articolo 4 del provvedimento legislativo. I primi due commi regolano le elezioni degli Ordini professionali inquadrati dal Dpr 328/2003, mentre il terzo comma detta "disposizioni in materia di abilitazioni e di titolo professionale" come annuncia l'articolo 4 della legge di conversione. Questo terzo comma, quindi, riguarda gli esami di tutte le professioni, anche di quelle non regolate (come gli avvocati, i medici, i consulenti del lavoro e i giornalisti) dal Dpr 328/2001.
Va in soffitta la sentenza 11750/2004 delle sezioni unite civili della Cassazione secondo la quale "il candidato agli esami di avvocato che abbia ottenuto in via d'urgenza dal Tar l'autorizzazione a sostenere le prove orali e che le abbia superate, non può iscriversi con riserva all'albo degli avvocati".
2. La giurisprudenza costituzionale. Questa norma mette la parola fine a comportamenti degli Ordini professionali difformi, ma soprattutto vengono strattonate le sezioni unite civili della Cassazione, che avevano ignorato una sentenze della Corte costituzionale. Scrive nell'ordinanza n. 1/2000 il Consiglio di Stato riunito in adunanza plenaria: "Per la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione" (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost., 23 giugno 1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190). "Una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale . che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe sull'amministrazione l'obbligo di conformarsi ad essa" (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). Sul punto il Consiglio di Stato in adunanza plenaria (ordinanza n. 1/2000) ha scritto: "Basta richiamare le osservazioni della Corte Costituzionale (rilevanti anche per il caso di mancata esecuzione delle ordinanze cautelari), per le quali "la mancata adozione da parte dell'amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegittimi" "è un comportamento a rischio dell'amministrazione inadempiente (e del funzionario responsabile), potendo ravvisarsi responsabilità nelle diverse forme - a seconda della sussistenza dei relativi presupposti - e nelle sedi competenti" (Corte Cost.. 12 dicembre 1998, n. 406)". "L'inottemperanza a una decisione del giudice amministrativo, al di là di un termine ritenuto congruo, costituisce rifiuto di atto dovuto per ragioni di giustizia e integra pertanto il reato di rifiuto di atti d'ufficio" (Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 26 maggio-22 luglio 1999 n. 9400 in Guida al diritto n. 37/1999). Su quest'ultimo aspetto, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria (ordinanza n. 1/2000) rincara la dose: " La indebita mancata esecuzione (dei provvedimenti cautelari, ndr) può comportare la sussistenza di un reato contro la pubblica amministrazione (cfr. l'art. 323, sull'abuso d'ufficio e l'art. 328, primo comma, del codice penale, sul rifiuto e sull'omissione di atti d'ufficio)".
3. I casi censurati di disparità di trattamento. Molto spesso le conclusioni negative delle Commissioni esaminatrici vengono bocciate dai Tar, soprattutto quando la disparità di trattamento tra gli elaborati è palese ed evidente. In questo caso, il compito bocciato è automaticamente considerato positivo. "Fuori da tali ipotesi patologiche, il giudice adito non può mai sostituire con la propria la valutazione resa dalla commissione"(Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 163; Riviste Foro Amm., 1998, 419). "La disparità di trattamento è sintomo di eccesso di potere solo quando vi sia una assoluta identità di situazioni oggettive, a fronte della quale appaiono irrazionali, senza che sia necessaria alcuna indagine di merito, le diverse conseguenze tratte dall'amministrazione" (Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 1995, n. 200; Riviste: Foro Amm., 1995, 590). Il giudice amministrativo, infatti, è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute conseguenze (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992 n. 1047; Tar Lecce, sez. II, 2 luglio 1993 n. 406; Tar Veneto, II sez., 5 novembre 1994 n. 836; Tar Sicilia-Catania, 23 novembre 1994 n. 2647). Con la sentenza 6160/2000, la IV sezione del Consiglio di Stato ha affermato che "è sindacabile la discrezionalità e che la discrezionalità non è sinonimo di arbitrio".
4. Le conseguenze. La nuova norma imporrà al ministro della Giustizia di dare istruzioni all'Avvocatura dello Stato di rinuncia all'azione davanti ai Tar e al Consiglio di Stato nei casi in cui i candidati abbiano superato le prove scritte e orali dell'esame di Stato anche a seguito di un provvedimento giurisdizionale. Gli interessati, invece, possono rivolgersi ai Tar e al Consiglio di Stato per far dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre non è da escludere che Tar e Consiglio di Stato procedano d'ufficio a estinguere le liti, dando un taglio consistente all'arretrato. Si attendono le reazioni degli Ordini presi in contropiede dalla norma votata dal Parlamento.