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Bozza di statuto per la costituzione di un'associazione locale di praticanti avvocati
Comunicato Unione Praticanti 13.02.2004
Volete costituire un'associazione locale di praticanti avvocati?
ecco una bozza di statuto che potrete personalizzare e migliorare in funzione della realtà in cui operate.


STATUTO
UNIONE PRATICANTI AVVOCATI DI …


ARTICOLO 1 (Costituzione e durata)

Si è costituita in data … l’U.P.A.B. “Unione Praticanti Avvocati di B…”, con sede in B…
L’associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 (Natura e scopi)

L’U.P.A.B. è un’organizzazione permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, esclude ogni finalità di lucro e ha lo scopo di contribuire al dibattito sulla riforma della normativa concernente la professione di Avvocato; sui problemi della giustizia, dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, sulla funzione e il ruolo dell’Avvocato nella società civile.
Ha altresì lo scopo di tutelare la figura e i diritti dei Praticanti Avvocati sotto ogni aspetto, dalle questioni concernenti l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, alle questioni relative al trattamento economico e previdenziale degli stessi.
In tale ottica l’U.P.A.B. si propone un operativo intervento nella cultura politica e giuridica del nostro paese, essendo profonda convinzione dei suoi aderenti che le auspicate riforme per una giustizia migliore, con un’attenzione sempre maggiore alla valorizzazione della preparazione degli operatori del diritto, non possano tener conto di una ridefinizione del ruolo e dello status del Praticante Avvocato.

ARTICOLO 3 (Attività)

Per il conseguimento degli scopi dell’associazione:
a) promuove, anche in collaborazione con altre organizzazioni: studi, convegni, seminari, incontri ed ogni altra iniziativa culturale idonea a realizzare le finalità statutarie;
b) promuove ed intensifica i rapporti tra i giovani laureati in giurisprudenza ed i vari studi legali ai fini di un inserimento di essi nell’ambiente dell’avvocatura,
c) promuove attività editoriali e pubblicazioni atte a diffondere tra gli associati i risultati delle proprie ricerche, gli atti di convegni e seminari da esse organizzati ed ogni altro lavoro o contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;
d) svolge ogni attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
e) formula proposte ad enti privati o pubblici;
f) compie tutti gli atti e conclude tutte operazioni contrattuali e bancarie e di qualsiasi natura ritenute necessarie per la realizzazione dello scopo sociale.

ARTICOLO 4 (requisiti di ammissione)

Possono far parte dell’U.P.A.B. tutti i Praticanti Avvocati residenti nella circoscrizione del Tribunale di B… che accettano e condividono le finalità statutarie e sottoscrivono la quota associativa.

ARTICOLO 5 (Obblighi del socio)

I soci sono tenuti:
a) alla corresponsione della quota d’iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 (perdita status di socio)
La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione.

ARTICOLO 7 (recesso del socio)

Ogni socio è libero di recedere dall’associazione per qualsiasi motivo.
Il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota versata.

ARTICOLO 8 (esclusione del socio)

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che non osserva le disposizioni dello Statuto, i deliberati dall’Assemblea dei soci, i deliberati dal Consiglio Direttivo e che in qualunque modo danneggi moralmente il Comitato, oltre che per il mancato pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 9 (divieto di rimborso)

I soci dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota versata.

ARTICOLO 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dall’introito delle quote ordinarie e straordinarie;
b) dalle elargizioni e lasciti dei soci e simpatizzanti;
c) dai contributi, dalle elargizioni e finanziamenti e comunque erogazioni di importi da persone fisiche e giuridiche;
d) dai fondi raccolti in occasione di feste e di manifestazioni.

ARTICOLO 11 (Destinazione del patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’art.2 del presente Statuto.

ARTICOLO 12 (Chiusura esercizio sociale e bilancio)

L’esercizio sociale si chiude il 23 maggio di ogni anno.
Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio.

ARTICOLO 13 (Organi dell’Associazione)

Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente onorario, il Segretario, il Tesoriere, i Garanti.



ARTICOLO 14 (Assemblea dei soci)

L’assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento dei contributi associativi.
Ciascun associato ha diritto di voto. Ogni socio può esercitare per conto di altri il diritto di voto previa delega scritta fino ad un massimo di tre deleghe.
L’Assemblea generale è convocata almeno una volta ogni anno dal Consiglio Direttivo. Può essere straordinariamente riunita su richiesta di un terzo dei soci e su decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene mediante apposito avviso nella sala avvocati del Tribunale e nella bacheca dell' ex- Pretura e anche mediante e-mail per quei soci che avranno comunicato preventivamente all’Associazione il loro indirizzo di posta elettronica.
Compito dell’Assemblea Generale è proporre ogni iniziativa per attuare le finalità dell’Associazione, eleggere il Consiglio Direttivo, approvare il bilancio annuale.


ARTICOLO 15 (Socio sostenitore)

Sono ammessi in qualità di soci sostenitori senza voto tutti i cittadini che accettano e condividono le finalità statutarie e sottoscrivono la quota associativa.


ARTICOLO 16 (Comitato direttivo e comitato esecutivo)

Il Consiglio Direttivo è Composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea.
Tra questi membri il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) convocare l’Assemblea Ordinaria;
b) attuare i deliberati dell’Assemblea;
c) assumere ogni iniziativa atta alla realizzazione delle finalità dell’Associazione,
d) fissare le quote sociali e decidere sulle somme di iscrizione e sui provvedimenti di cui all’art.6 che precede;
e) redigere il bilancio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono essere assunte almeno con la presenza di cinque membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio direttivo si darà le norme di funzionamento.
Potrà delegare parte delle sue funzioni ad un Consiglio Esecutivo di quattro membri scelti al proprio interno.
Del Comitato Esecutivo dovranno far parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno, viene convocato dal Presidente su richiesta dei suoi componenti e si riunisce almeno una volta al mese.
Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualsiasi socio che ne faccia richiesta;
Il Consiglio Direttivo decade qualora venga a mancare o sia dimissionario un terzo dei soci componenti. In tale caso il Presidente o il Vice Presidente dovrà entro quindici giorni convocare l’Assemblea per nuove elezioni dell’intero Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 (Integrazione del Comitato direttivo)

Al Consiglio Direttivo possono partecipare anche due soci, già avvocati, indicati dal Consiglio Direttivo.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo tali membri hanno poteri meramente consultivi.

ARTICOLO 18 (Presidente, Vice-presidente, Segretario e Presidente onorario)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:
a) assicura il regolare funzionamento degli Organi Collegiali stabiliti dallo Statuto;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) esercita compiti di rappresentanza e di collegamento esterni alla propria funzione.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione.
Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o per sua delega.
Il Segretario coadiuva il Presidente, coordina il funzionamento dell’Associazione, assicura i collegamenti con le strutture territoriali ed i rapporti con le altre Associazioni esistenti e future indirizzate ai medesimi fini operanti sul territorio nazionale.
Il Comitato direttivo potrà eleggere, scegliendo tra coloro i quali hanno rivestito la carica di Presidente in precedenti esercizi sociali, un Presidente onorario.
Il Presidente onorario ha sempre diritto di partecipare all’Assemblea dei soci o alla sedute del Comitato direttivo con funzioni consultive e, salvo rinuncia, è , di diritto, membro del Comitato dei garanti di cui all’art. 21.

ARTICOLO 19 (Scioglimento dell’Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso per l’impossibilità di continuare l’attività e nelle ipotesi disciplinate dal Codice Civile.

ARTICOLO 20 (Modifiche dello Statuto)

Per le modifiche statutarie competente è l’Assemblea generale con maggioranza dei due terzi dei presenti che costituiscano almeno la metà degli associati.

ARTICOLO 21 (Comitato garanti)

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, scelti tra avvocati o praticanti avvocati che abbiano rivestito cariche sociali in precedenti esercizi.
Il Comitato dei garanti elegge al suo interno un Presidente, salvo il caso in cui all’interno dello stesso un membro non rivesta la carica di Presidente onorario, ed esercita anche il controllo contabile sul bilancio e sulla spesa.

ARTICOLO 22 (Clausola di chiusura)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.


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