UNIONE PRATICANTI
AVVOCATI
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VADEMECUM
DEL PRATICANTE AVVOCATO
I
neo-laureati che si apprestano ad intraprendere il biennio di
pratica, spesso non conoscono – o conoscono poco – gli
adempimenti a loro richiesti lungo questo periodo.
A
questo scopo, l’Unione Praticanti Avvocati, al fine di favorire
il loro approccio con il mondo della professione, ha pensato di
divulgare questa sorta di vademecum del praticante avvocato,
sperando possa essere, almeno in parte, di aiuto ai futuri colleghi.
ISCRIZIONE
Il
praticante che intende iscriversi per la prima volta nel registro
speciale, deve rivolgere apposita domanda al Consiglio dell’Ordine
presso il Tribunale nella cui Circoscrizione egli ha la residenza.
Il
primo problema, spesso non indifferente, che il neo-laureato si trova
a dover affrontare, è la ricerca di un avvocato disponibile ad
accoglierlo presso il proprio studio. E’ bene ricordare che
soltanto gli avvocati abilitati da almeno un biennio sono legittimati
alla preparazione dei praticanti.
Chi
non gode di conoscenze nel settore spesso si trova in difficoltà,
anche perché talvolta non è al corrente delle strade
che è possibile percorrere al fine di reperire uno studio
interessato ad accogliere un praticante.
Presso
la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza è
solitamente disponibile una registro in cui, oltre all’indicazione
di alcuni studi legali che sono alla ricerca di collaboratori, è
possibile inserire i propri dati e la propria disponibilità.
Accade spesso che gli studi che ricercano praticanti contattino gli
stessi attraverso questo utile canale.
In
ogni caso, potete sempre rivolgervi alla locale Unione di Praticanti
Avvocati per ottenere utili informazioni anche in questa prima fase.
Domanda
e allegati
La
domanda di iscrizione, redatta su carta bollata, deve essere
corredata dai seguenti documenti:
certificato
di laurea con l'elenco degli esami sostenuti e superati e documento
comprovante l'avvenuta richiesta del diploma di laurea;
certificato
di nascita;
certificato
di residenza;
certificato
di cittadinanza italiana;
certificato
di godimento dei diritti civili;
dichiarazione
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali a carico in corso;
dichiarazione
dell'avvocato di ammissione allo svolgimento della prescritta
pratica (su carta intestata dello studio con specificata la data
d'inizio), oppure certificazione dell’Università
attestante l’iscrizione ad un corso post-universitario di
pratica forense;
ricevuta
del versamento di circa € 80,00 (una tantum, solitamente
contestuale alla presentazione della domanda) al Consiglio
dell’Ordine per diritti di iscrizione e rilascio tesserino;
tre
fotografie formato tessera e fotocopia della carta di identità.
N.B.
per i certificati n. 2, 3, 4, e 5 è prevista la facoltà
di presentare una autocertificazione. I moduli vi verranno forniti
dalla Segreteria dell’Ordine unitamente al fac-simile della
domanda di iscrizione con l'elenco dei documenti da allegare.
SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA
Dopo
l’iscrizione, divenuta ufficiale in seguito alla notifica della
delibera del Consiglio dell’Ordine, il praticante verrà
convocato per ritirare il libretto della pratica.
Dovrà
essere versata la quota annuale di iscrizione al registro speciale
(circa € 50,00) e ritirata la tessera di riconoscimento
(versamento di circa € 5,00).
La
pratica del primo anno può essere svolta in due modi.
Frequenza
di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 1, comma
3, D.p.R. 101/90
In
tale ipotesi, il praticante deve dichiarare, all’atto della sua
iscrizione, che intende frequentare un corso post-universitario ed
indicarlo specificatamente.
Deve
altresì allegare, in sostituzione della dichiarazione
dell’avvocato, una certificazione rilasciata dall’Università,
attestante la sua iscrizione al corso post-universitario di pratica
forense. Al termine del corso, il Direttore dovrà attestare
l’avvenuta frequenza.
N.B.
La frequenza del corso post-universitario è sostitutiva della
frequenza dello studio dell’avvocato solamente per un anno di
pratica (è tuttavia necessaria la partecipazione alle venti
udienze semestrali). Per gli anni successivi è comunque
obbligatoria la frequenza dello studio di un avvocato.
N.B.
La frequenza di scuole di formazione professionale di cui all’art.
3, D.P.R 101/1990, è solamente integrativa della pratica
forense.
Frequenza dello
studio di un avvocato
All’atto
della sua iscrizione, il praticante riceverà dal Consiglio
dell’Ordine un libretto numerato e vidimato dal Presidente
(art. 6 D.P.R. 101/90).
Il
libretto è diviso in tre parti:
– La prima
riguarda le udienze alle quali il praticante assiste.
– Come previsto dal
citato articolo 6, il praticante dovrà, sotto il controllo
dell’avvocato presso il cui studio esercita la pratica,
annotare le udienze alle quali ha assistito, con la indicazione della
data, dell’Autorità Giudiziaria, del numero di ruolo dei
processi, delle parti, nonché dell’attività
espletata all’udienza (esclusi meri rinvii).
- L’assistenza
alle udienze non potrà essere inferiore a venti ogni
semestre. In molti Consigli dell’Ordine è ritenuta
insufficiente ai fini della pratica l’assistenza ad udienze
tenutesi in uno stesso giorno o in pochi giorni.
Il
praticante che assiste ad un’udienza, dovrà aver cura di
dichiarare la propria presenza ai fini dello svolgimento della
pratica nel verbale dell’udienza stessa. Il Consiglio
dell’Ordine, infatti, ha la facoltà di richiedere a
campione le fotocopie per il dovuto controllo.
N.B.:
sono escluse le udienze di mero rinvio.*
*:
le udienze di mero rinvio sono quelle nelle quali l'attività
svolta sia rimasta circoscritta alla richiesta o alla concessione del
rinvio, con esclusione di ogni attività di trattazione della
causa.
Le
cause trattate nelle udienze di cui sopra dovranno essere
preferibilmente relative ai procedimenti nei quali è difensore
l'avvocato nel cui studio il praticante svolge la pratica. Per
favorire una pratica multidisciplinare, il dominus potrà
espressamente delegare con lettera altri Colleghi a consentire la
preparazione e l’assistenza del praticante ad udienze di
processi non suoi.
In
ogni caso è espressamente previsto (art. 6, secondo comma, del
D.P.R. citato) che l’avvocato deve vigilare sulla pratica e
deve attestare la veridicità delle annotazioni effettuate dal
praticante, ferma restando la vigilanza svolta dal Consiglio
dell’Ordine.
La
presenza all’udienza del praticante non abilitato non può
assolutamente estendersi alla rappresentanza e difesa della parte, né
alla sostituzione di un avvocato (fatti che costituiscono infrazione
disciplinare ed integrano gli estremi dell’esercizio abusivo
della professione forense).
– La seconda
parte del libretto riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più
rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha
partecipato, con la indicazione del loro oggetto.
- La terza parte
riguarda infine le questioni giuridiche di maggiore interesse alla
cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.
ESIBIZIONE
SEMESTRALE DEL LIBRETTO
Il
libretto dovrà essere depositato al Consiglio dell’Ordine
al termine di ogni semestre di pratica. Il deposito dovrà
essere effettuato entro il 60° giorni dalla scadenza del
semestre.
Prima
del deposito, il libretto dovrà essere controfirmato ( per
attestazione di veridicità delle annotazioni in esso
contenute) dall’avvocato presso il cui studio viene svolta la
pratica. Nell’ipotesi in cui il dominus abbia delegato
altri avvocati a consentire la preparazione e l’assistenza del
praticante ad udienze di loro processi, il libretto dovrà
essere sottoscritto anche da questi ultimi, allegando copia della
lettera di delega.
Trasferimenti:
qualora il praticante intenda proseguire la pratica presso uno
studio diverso da quello dichiarato all’atto della domanda,
deve comunicarlo per iscritto al Consiglio dell’Ordine.
ATTENZIONE:
Mancando la preventiva comunicazione al Consiglio, il periodo di
pratica già svolto non è riconosciuto efficace ai fini
del compimento della pratica medesima e del rilascio del certificato.
TERMINE
DEL PRIMO ANNO
Al
termine del primo anno di pratica, il praticante deve:
- depositare presso il
Consiglio dell’Ordine il libretto della pratica;
- illustrare con apposita
relazione scritta, firmata dall'avvocato, le attività indicate
nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica
trattati nel corso di tale periodo.
CONSIGLI PRATICI Prima di
redigere la relazione, si suggerisce di prendere contatto con il
Consigliere dell’Ordine di riferimento. La relazione dovrebbe
essere così articolata: trattazione diffusa di almeno tre
udienze, di tre atti e di tre questioni giuridiche; ampio riferimento
ai principi deontologici appresi nel corso della pratica. La
relazione non dovrebbe superare le 20-30 cartelle.
N.B.
E’ obbligatorio il deposito annuale del libretto unitamente
alla relazione.
INIZIO
DEL SECONDO ANNO
La
scelta tra la richiesta di abilitazione o il proseguimento della
pratica nello stesso modo in cui si è svolta quella del primo
anno è rimessa al praticante.
SENZA PATROCINIO: valgono
le regole dettate per il primo anno.
CON PATROCINIO: nel
secondo anno (e nei seguenti, secondo quanto previsto appresso) la
pratica può essere svolta con abilitazione all’esercizio
(limitato) della professione.
IL
PATROCINIO
ATTIVITÀ
PROFESSIONALE: Il praticante avvocato ammesso al patrocinio
(abilitato all’esercizio limitato della professione) può
svolgere l’attività giudiziaria nei limiti definiti
dalla c.d. legge Carotti del 16.12.99, n. 479.
In
particolare, il praticante, dopo il conseguimento dell’abilitazione,
può esercitare il patrocinio nelle cause di competenza del
Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica
limitatamente a:
a)
Negli affari civili
Alle cause relative a:
beni
mobili e immobili, ma il cui valore non ecceda lire cinquanta
milioni;
azioni
possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 del c.p.c.;
denunce
di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art.
688, 2° c., c.p.c.;
rapporti
di locazione e di comodato di immobili urbani e affitto di azienda,
in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
b)
Negli affari penali
Nelle cause relative a:
reati
che comportino una pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola oppure congiunta alla
predetta pena detentiva. (Si tratta di contravvenzioni o di reati
per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex
art. 550 c.p.p.)
violenza
o minaccia a un pubblico ufficiale previsti dall’art. 336
c.p.;
resistenza
a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 c.p.;
oltraggio
ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343,
2° c., c.p.;
violazione
dei sigilli aggravata a norma dell’art. 349, 2° c., c.p.;
rissa
aggravata a norma dell’art. 588, 2°c., c.p., con
esclusione dell’ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto
ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
furto
aggravato a norma dell’art. 625 del c.p.;
ricettazione
prevista dall’art. 648 c.p.;
nonché
tutti i reati attribuiti ex d.lgs. 274/2000 alla competenza
del Giudice di Pace.
Senza
menzione esplicita per quanto riguarda i giudizi in materia di lavoro
e previdenza, nonché i procedimenti di esecuzione.
Si
ribadisce che nell’esercizio di funzioni improprie da parte del
praticante abilitato non solo si può ravvisare l’esercizio
abusivo della professione di avvocato, ma la mancanza di
legittimazione può anche dare luogo a nullità degli
atti giudiziari redatti.
Domanda
ed allegati:
il
praticante che intenda ottenere l’abilitazione all’esercizio
limitato del patrocinio deve dichiarare di non trovarsi in alcuno dei
casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 della legge
professionale forense n.1578/33 e deve inoltrare istanza in bollo al
Consiglio dell’Ordine (il fac-simile è in distribuzione
presso il Consiglio medesimo) nella quale risulti la dichiarazione
suddetta e deve allegare i seguenti documenti:
ricevuta
del versamento di una tassa di concessione governativa pari a circa
€ 130,00 (una tantum) da effettuarsi, tramite apposito modulo
postale, su c/c n.8003;
dichiarazione
dell'avvocato attestante la frequenza dello studio e la durata
effettiva della pratica con continuità e profitto (su carta
intestata dello studio e con la dicitura a tutt'oggi);
libretto
della pratica;
relazione
annuale illustrativa dell'attività svolta e indicata nel
libretto della pratica (firmata dall'interessato e controfirmata
dall'avvocato);
una
fotografia formato tessera.
DURATA.
L’abilitazione all’esercizio limitato della professione,
ai sensi dell’attuale testo dell’art. 8 secondo comma L.
n. 36/1934, come modificato dalle leggi 24/7/1985 n. 406 e 27.6.1988
n. 242, ha durata non superiore ad anni sei.
A
prescindere dalla data in cui la si richieda, la abilitazione al
patrocinio, ai fini del calcolo della sua durata, decorre sempre dal
termine del primo anno di pratica.
GIURAMENTO:
ricevuta la notifica della delibera del Consiglio dell’Ordine
con cui si procede alla iscrizione nell’elenco degli abilitati,
il praticante avvocato dovrà prestare giuramento dinanzi al
Presidente del Tribunale. Il giuramento è condizione per
l’esercizio del patrocinio.
ONORARI
E TASSE: ai sensi del D.M. 5.10.94 n. 585 (tariffa forense), al
praticante ammesso al patrocinio competono la metà degli
onorari e dei diritti spettanti all’avvocato.
Dal
praticante avvocato abilitato è dovuta al Consiglio
dell’Ordine una tassa annuale di iscrizione pari a circa €
80,00.
N.B.:
E' facoltà del Consiglio convocare il praticante per fornire i
chiarimenti opportuni in relazione alle annotazioni contenute nel
libretto e, più in generale, per eventuali verifiche sulla
pratica svolta.
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
Fuori dello studio
di un avvocato
L'art.
8 del D.P.R. 101/1990 prevede la facoltà per il praticante
avvocato abilitato all'esercizio di continuare la pratica (al
termine del primo anno, cioè dopo avere ottenuto
l'abilitazione all'esercizio) fuori dallo studio di un avvocato.
Il praticante dovrà comunicare preventivamente al
Consiglio dell'Ordine tale suo intendimento, indicando anche la sede
del proprio studio.
N.B.: Si ritiene che la mancata preventiva comunicazione,
potrebbe comportare la perdita di efficacia del periodo di pratica
già svolto (art. 5. Comma 3. D.P.R. citato).
Egli
inoltre dovrà:
Tenere e compilare il
libretto di pratica nella parte prima. Le udienze da indicare sono
quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte,
anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di
quelle di mero rinvio.
Trattare almeno
venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque
penali (come difensore di fiducia) ovvero cinque cause civili di
cognizione: cioè dovrà iniziare ogni anno, la
trattazione di almeno venti procedimenti (anche speciali - quali
decreti ingiuntivi, ricorsi d'urgenza ecc., procedure esecutive,
procedure di volontaria giurisdizione) ed almeno cinque cause civili
di cognizione oppure cinque cause penali come difensore di fiducia.
Esibire al termine di
ogni semestre il libretto della pratica, ad eccezione naturalmente
della attestazione dell'avvocato.
Il
Consiglio dell'Ordine accerterà la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più
opportuni.
ATTENZIONE:
E’ obbligatoria l'esibizione semestrale del libretto.
Nello studio di un
avvocato
Il
D.P.R. 101/1990 non elenca espressamente le attività che deve
svolgere il praticante abilitato che rimanga nello studio di un
avvocato.
In
via di interpretazione si deve rilevare quanto appresso: non può
estendersi in via di interpretazione analogica alla ipotesi esaminata
la previsione dell'art. 6 che riguarda esclusivamente il praticante
non abilitato, ne’ quella dell'art. 8 che riguarda
espressamente il praticante abilitato che intenda trasferirsi fuori
dallo studio di un avvocato.
L'art.
10 dichiara che le norme di cui al regolamento sostituiscono quelle
di cui all'art. 9 (tra gli altri) R.D. 22/1/1934 n. 37 e pertanto
sembrerebbe abrogare espressamente l'art. 9 cit.
Inoltre
l'art. 9, 1° comma, prevede che il certificato di compiuta
pratica viene rilasciato dopo che sono stati eseguiti gli
accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività.
La
dizione legislativa contenuta nell'art. 10 cit. ("sostituiscono")
invece della consueta espressione che indica l'abrogazione
esplicita ("abrogano") intende significare che la nuova
normativa si sostituisce integralmente alla precedente nella
parte espressamente regolata, mentre nulla cambia per la parte non
contemplata dal D.P.R. 101/1990.
Conseguentemente
l'art. 9, R.D. 22/1/1934, n. 37, resta in vigore esclusivamente
per i praticanti abilitati che rimangono nello studio di un
avvocato, ma deve essere integrato con la previsione dell'art. 9, 1°
comma, D.P.R. 101/1990.
Non
esiste limite minimo di procedimenti, ma è obbligatoria la
tenuta e l'esibizione del libretto della pratica.
La
pratica nell'ipotesi esaminata (e solo in questa) pertanto verrà
espletata mediante il patrocinio limitato. Non esiste un minimo di
procedimenti.
Si
ritiene che al praticante con patrocinio iscritto al secondo anno di
pratica nello studio di un avvocato debba essere prescritto il minimo
di venti affari trattati per ogni semestre incluse nel termine
"affari" le udienze di trattazione a cui abbia assistito e
gli atti processuali compiuti nelle cause nelle quali egli stesso
abbia mandato proprio.
Deve
essere tenuto e compilato il libretto della pratica (negli stessi
modi di cui al primo anno), con la modifica che le udienze da
indicare nella parte prima sono anche quelle in cui si esercita la
rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in
sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.
Il
Libretto deve essere esibito semestralmente al Consiglio dell'Ordine
previa sottoscrizione dell'avvocato presso il cui studio si e’
iscritti per la pratica.
TERMINE
DEL PERIODO DI PRATICA E
CERTIFICATO
DI COMPIUTA PRATICA
Al
termine del secondo anno di iscrizione al fine di ottenere il
certificato di compiuta pratica necessario per poter sostenere
l’esame di abilitazione professionale occorre effettuare alcuni
adempimenti.
Praticante non
abilitato ed abilitato che frequenta lo studio di un avvocato
Egli
dovrà:
depositare
presso il Consiglio il libretto della pratica;
illustrare
con apposita relazione scritta le attività (svolte nel
secondo anno) indicate nel libretto della pratica ed i problemi di
natura deontologica trattati nel corso di tale periodo;
presentare
domanda in bollo diretta al Consiglio in cui richiedere il rilascio
del certificato di compiuta pratica allegando:
certificato
rilasciato dall’avvocato attestante la compiuta pratica “con
diligenza e profitto” dal … al …;
relazione
sull’attività svolta durante il primo anno;
marca
da bollo e quant’altro richiesto.
Praticante
abilitato che non frequenta lo studio di un avvocato.
Unitamente
alla domanda (in bollo) diretta al Consiglio in cui richiede il
rilascio del certificato di compiuta pratica egli dovrà:
- depositare presso il
Consiglio il libretto della pratica;
- illustrare con apposita
relazione scritta le attività (svolte nel secondo anno)
indicate nel libretto della pratica e le questioni di natura
deontologica trattate;
- produrre un certificato
rilasciato dalle cancellerie in cui siano elencate le procedure
iniziate nell’anno di patrocinio.
ESAME
DI AVVOCATO
Possono
sostenere gli esami di avvocato i praticanti che alla data di
scadenza della presentazione delle domande abbiano compiuto i due
anni di pratica.
Il
certificato di compiuta pratica determina la Corte d’Appello
presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.
Detto
documento deve essere allegato alla domanda di esame, la quale deve
essere inoltrata alla Corte d’Appello entro il giorno
prefissato di ogni anno (ad esempio per il 2001, entro il 12
novembre). Il certificato può essere depositato anche
successivamente all’invio della domanda, purché non
oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio
delle prove scritte.
Ogni
anno viene pubblicato un apposito D.M. che stabilisce le date scritte
e le modalità delle domande (con gli allegati richiesti).
Prosecuzione della
pratica dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Dopo
il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante rimane
iscritto nel registro e, se abilitato, nell’elenco speciale per
la durata di sei anni.
Decorso
tale periodo senza che il praticante abbia superato l’esame di
avvocato decadrà dalla abilitazione al patrocinio.
*****
Trasferimenti
In
caso di trasferimento il praticante deve richiedere dapprima il nulla
osta al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto e
solo dopo averlo ottenuto inoltrare domanda di iscrizione al nuovo
Consiglio allegando il nulla osta ed il certificato che attesti la
variazione della residenza.
Nel
caso di trasferimento del praticante da un circondario ad un altro,
il Consiglio dell’Ordine di provenienza dovrà dare atto
nel nulla osta dell’attività compiuta nei precedenti
semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato,
rilasciare anche il certificato di compiuta pratica.
Interruzione della
pratica
In
caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei
mesi, perde efficacia la pratica già svolta. L’adempimento
del dovere di prestazione del servizio militare non costituisce di
per sé causa di interruzione della pratica forense.
Novembre
2002
UNIONE
PRATICANTI AVVOCATI